L’Italia recepisce la direttiva anti-greenwashing: cosa cambia per i green claim

Greenwashing, Italia adotta normativa UE

Con il D.Lgs. 30/2026 entrano nel Codice del consumo nuove regole su asserzioni ambientali, etichette di sostenibilità, durabilità e riparabilità. Il decreto relativo al greenwashing è in vigore dal 24 marzo, ma le nuove disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026.

L’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2024/825 con il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026. Il provvedimento è entrato in vigore il 24 marzo 2026, ma le sue disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026, in linea con il calendario fissato dalla direttiva europea. La norma modifica il Codice del consumo e interviene soprattutto su pratiche commerciali scorrette e obblighi informativi verso i consumatori.

Che cosa cambia sul piano normativo

Il cuore del decreto è l’introduzione di definizioni più precise e di un elenco più ampio di pratiche vietate. Nel Codice del consumo entrano infatti le nozioni di “asserzione ambientale”, “asserzione ambientale generica”, “etichetta di sostenibilità” e “sistema di certificazione”. In sostanza, il legislatore distingue meglio tra messaggi ambientali, claim generici e marchi volontari, e richiede che questi ultimi si appoggino a sistemi trasparenti, accessibili al pubblico e verificati da terzi. La logica è quella indicata dalla direttiva europea: rafforzare la tutela dalle pratiche sleali e migliorare la qualità dell’informazione fornita ai consumatori nella transizione verde.

Stop ai claim vaghi e ai marchi non verificati

Tra le novità più rilevanti c’è il divieto di utilizzare asserzioni ambientali generiche se il professionista non è in grado di dimostrare l’“eccellenza riconosciuta” delle prestazioni ambientali richiamate. Il decreto considera inoltre pratica commerciale scorretta esibire una etichetta di sostenibilità che non sia basata su un sistema di certificazione o non sia stabilita da autorità pubbliche. Entrano poi tra le pratiche vietate le dichiarazioni ambientali riferite all’intero prodotto o all’intera attività d’impresa quando riguardano soltanto un aspetto specifico. È uno dei passaggi più concreti della riforma: claim come “eco”, “green” o “sostenibile”, se formulati in modo generico o sproporzionato rispetto a ciò che si riesce davvero a dimostrare, diventano molto più esposti a contestazioni.

Più attenzione anche ai claim climatici

Il decreto interviene in modo esplicito anche sulle dichiarazioni legate alla neutralità climatica. Viene infatti qualificata come pratica scorretta l’asserzione secondo cui un prodotto avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo sul clima basata sulla sola compensazione delle emissioni di gas serra. È un passaggio importante perché colpisce direttamente una parte dei messaggi più diffusi negli ultimi anni, soprattutto quando la comunicazione si fonda su crediti di carbonio o meccanismi compensativi senza distinguere chiaramente tra riduzione effettiva delle emissioni e compensazione esterna.

Durabilità, riparabilità e aggiornamenti software entrano nell’informazione al consumatore

Il decreto non riguarda solo i green claim in senso stretto. Le modifiche al Codice del consumo introducono anche nuovi obblighi informativi su durabilità, riparabilità, disponibilità dei pezzi di ricambio e aggiornamenti software per i beni con elementi digitali, i contenuti digitali e i servizi digitali. Nei contratti, anche online, dovranno comparire in modo più visibile il richiamo alla garanzia legale, l’eventuale garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni, il periodo minimo di aggiornamento software e, se applicabile, l’indice di riparabilità. Il decreto recepisce inoltre l’uso di un avviso armonizzato sulla garanzia legale e di un’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità, previsti anche dal regolamento di esecuzione Ue del 2025.

Da non confondere con la Green Claims Directive

Un chiarimento utile: il decreto italiano recepisce la direttiva “Empowering Consumers for the Green Transition”, già approvata e in fase di applicazione nazionale. Non coincide con la proposta di Green Claims Directive del 2023, che riguarda la sostanziazione e la comunicazione dei claim ambientali espliciti e che, secondo il monitoraggio legislativo del Parlamento europeo, è ancora ferma nell’iter negoziale. Le due iniziative sono collegate, ma non sono la stessa cosa.

Chi vigila e quali sono i rischi per le imprese

L’enforcement resta affidato al quadro già previsto per le pratiche commerciali scorrette. In Italia il riferimento è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che può vietare la pratica e applicare le sanzioni previste dal Codice del consumo. Nei provvedimenti recenti dell’Autorità, il riferimento operativo resta l’articolo 27, comma 9, che consente sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 10 milioni di euro, oltre agli ordini di cessazione e, in alcuni casi, a misure di pubblicazione del provvedimento. Per le imprese il tema, quindi, non è solo reputazionale ma anche strettamente regolatorio.

Che cosa conviene fare ora

Da qui al 27 settembre, per le aziende si apre una finestra di adeguamento. In pratica, significa rivedere testi, packaging, etichette, contenuti web e criteri interni di validazione dei claim, verificando se ogni messaggio ambientale sia specifico, proporzionato, documentabile e coerente con i requisiti richiesti dal nuovo quadro. Assessment, analisi dei rischi, formazione, nuove policy e procedure saranno necessari. Più che una rivoluzione lessicale, è un cambio di standard: la comunicazione ambientale dovrà essere più circostanziata, verificabile e meno appoggiata a formule generiche. Il dialogo con cittadini, consumatori e comunità non potrà che essere arricchito da questa nuova cornice di trasparenza.

Micol Burighel

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